L'ATP è la regolamentazione per i trasporti con Furgoni frigoriferi refrigerati a temperatura controllata di alimenti deperibili destinati all'alimentazione umana.


A.T.P. = Accord Transport Perissable, che è l'abbreviazione di "Accordi sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da utilizzare per questi trasporti".

La Normativa ATP è il risultato di un accordo europeo sottoscritto nel 1970, da alcuni Stati , tra i quali l’Italia, che impone determinate regole nella costruzione degli allestimenti isotermici per i trasporti frigoriferi refrigerati destinati al trasporto di alimenti deperibili a temperatura controllata, e determinate prescrizioni per gli utilizzatori.

Assume carattere legislativo nel 1977 e, dal settembre 1984 viene assegnata la competenza al Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il quale provvederà alle verifiche tecniche di collaudo tramite gli Uffici Provinciali M.C.T.C., l'aspetto igienico sanitario rimane di esclusiva competenza del Ministero della Sanità, tramite le A.S.L..

La Norma ATP prescrive i tipi di alimenti deperibili da trasportare in regime di temperatura controllata e le temperature alle quali devono essere effettuati i trasporti frigoriferi e refrigerati, questi limiti sono in sintonia con quelli fissati dal Ministero della Sanità (D.P.R. 327/1980 e D.M. 12.10.81)

 

Sigle adesive Atp per Camion frigo, autocarri isotermici e furgoni Coibentati.

esempio  F N A X

 


Le sigle adesive riportano la classificazione A.T.P. ottenuta per quel determinato veicolo,il mese ed anno di scadenza.


Le classificazioni, sono riportate sul certificato A.T.P. al punto 3, tali sigle indicano la classificazione A.T.P. appartenente, quindi la temperatura a cui il veicolo può e deve mantenere.


Paragrafo 5 dell'appendice 1 dell'allegato 1 all'accordo A.T.P.:

"Sui mezzi di trasporto saranno applicate le sigle di riconoscimento e le indicazioni in conformità alle disposizioni dell'appendice 4 del presente allegato".

Esse devono essere soppresse non appena il mezzo di trasporto cesserà di essere conforme alle norme fissate dal presente allegato.

L'emendamento entrato in vigore l' 11 Febbraio 2001 stabilisce che: 

-Le sigle saranno composte da lettere e numeri a carattere stampatello di colore blu scuro su sfondo bianco; 

-L'altezza delle lettere dovrà essere minimo 100 mm, per i numeri invece minimo 50 mm. 

-Tali sigle devono essere applicate esternamente al veicolo su entrambi i lati, possibilmente nella parte più alta e verso la parte anteriore della fiancata.

 

NORMATIVA CLASSIFICAZIONI DELL'ATP VEICOLI

Classificazioni di trasporto A.T.P.  - CAMION, FURGONI, AUTOCARRI E VEICOLI

IN      Con questa classe di omologazione per i furgoni isotermici coibentati, anche con l'ausilio di un frigo per quanto potente possa essere, il veicolo sara omologato solo al trasporto per la classe A.

IR      Con questa classe di omologazione per i furgoni isotermici coibentati, anche con l'ausilio di un frigo per quanto potente possa essere, il veicolo potrà essere omologato al trasporto per le classi 
questa classe A.T.P. "IR" ai dodici anni indistintamente subisce declassamento "IN" a 0°C.

A

B

C

fino a 0°C

fino a -10°C

 oltre i -20°C

 

IN

ISOTERMICO NORMALE

 

per trasporti di alimenti deperibili a cui non necessita l'ausilio del frigo; si può montare un frigo omologato anche in un secondo momento classificando il veicolo FNA.

 

 

FNA

FRIGORIFERO NORMALE classe A

 

per trasporti di alimenti deperibili a cui necessita l'ausilio del frigo; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di +0°C.

 

 

IR

ISOTERMICO RINFORZATO

 

per trasporti di alimenti deperibili a cui non necessita l'ausilio del frigo; si può montare un frigo omologato anche in un secondo momento e a seconda della sua potenza, classificare il veicolo FRA - FRB - FRC .

 

 

FRA

FRIGORIFERO RINFORZATO classe A

 

per trasporti di alimenti deperibili a cui necessita l'ausilio del frigo; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di +0°C.

 

 

FRB

FRIGORIFERO RINFORZATO classe B

 

per trasporti di alimenti deperibili a cui necessita l'ausilio del frigo; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di -10°C.

 

 

FRC

FRIGORIFERO RINFORZATO classe C

 

per trasporti di alimenti deperibili a cui necessita l'ausilio del frigo; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di -20°C e oltre.

 

 

RRC

REFRIGERATO RINFORZATO classe C (piastre eutettiche)

 

per trasporti di alimenti deperibili a cui necessita l'ausilio del frigo; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di -20°C e oltre.

X     Le sigle di identificazione A.T.P. corrispondenti avranno come finale questa lettera nel caso in cui un mezzo di trasporto isotermico sia munito di gruppo frigorifero NON AUTONOMO.

NON AUTONOMO  Quando il frigorifero è dotato di compressore azionato direttamente dal motore del veicolo, tramite un sistema di cinghie, si aziona solo con motore veicolo acceso; quando una parte del gruppo frigorifero è amovibile; quando le piastre eutettiche per essere raffreddate devono essere tolte dal veicolo.

AUTONOMO   Quando il gruppo frigorifero è dotato di motore diesel indipendente dal motore del veicolo, in grado di azionare il proprio compressore in modo autonomo, il frigorifero si aziona anche con motore veicolo spento.

         

Normativa per sostanze deperibili in regime atp

Sostanze deperibili

Sostanze deperibili destinate all'alimentazione umana da trasportare in regime di temperatura controllata A.T.P.:

Le sostanze sotto descritte sono riportate nell'allegato I alla lettera prot. n. 0666/4203/14(0) del 18/09/1985 (Ministero dei Trasporti Direzione Generale M.C.T.C. IV Direzione Centrale Div 42

https://www.trasportiatp.it/normativa/immagini/freccina.jpg latte alimentare
https://www.trasportiatp.it/normativa/immagini/freccina.jpg latte concentrato parzialmente disidratato
https://www.trasportiatp.it/normativa/immagini/freccina.jpg latte fermentato destinato alla stabilizzazione col calore
https://www.trasportiatp.it/normativa/immagini/freccina.jpg latte aromatizzato
https://www.trasportiatp.it/normativa/immagini/freccina.jpg latte pastorizzato
https://www.trasportiatp.it/normativa/immagini/freccina.jpg bevande a base di latte
https://www.trasportiatp.it/normativa/immagini/freccina.jpg creme di latte
https://www.trasportiatp.it/normativa/immagini/freccina.jpg sangue destinato alla produzione di proteine, plasmatiche
https://www.trasportiatp.it/normativa/immagini/freccina.jpg burro
https://www.trasportiatp.it/normativa/immagini/freccina.jpg burro anidro liquido (mezzo calorifero)
https://www.trasportiatp.it/normativa/immagini/freccina.jpg carni fresche
https://www.trasportiatp.it/normativa/immagini/freccina.jpg carni congelate
https://www.trasportiatp.it/normativa/immagini/freccina.jpg prodotti ittici freschi
https://www.trasportiatp.it/normativa/immagini/freccina.jpg tutti gli alimenti congelati e surgelati (compresi i gelati, i succhi di frutta, le uova sgusciate)
https://www.trasportiatp.it/normativa/immagini/freccina.jpg frattaglie, pollame, selvaggina, molluschi eduli, lame branchi)
https://www.trasportiatp.it/normativa/immagini/freccina.jpg formaggi freschi
https://www.trasportiatp.it/normativa/immagini/freccina.jpg ricotta

 

 

NORMATIVA DELLE TEMPERATURE PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI

Lista delle Temperature di trasporto prodotti freschi con Autoveicoli.

Elenco delle condizioni di temperatura controllata che debbono essere rispettate durante il trasporto di determinate sostanze alimentari fresche.

 

Latte crudo trasportato in cisterna o bidoni dalle aziende di produzione ai centri di raccolta, ovvero direttamente agli stabilimenti di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto.

 

+8°C

 

 

Latte crudo trasportato in cisterna dai centri di raccolta agli stabilimenti di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto.
Latte crudo trasportato in cisterna da uno stabilimento di trattamento termico ad altro stabilimento di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto.

 

+0°C +4°C

 

 

Latte pastorizzato in confezioni.

+0°C +4°C
(*) max +9°C

 

Prodotti lattiero-caseari: latti fermentati, panna o crema di latte, formaggi freschi.

+0°C +4°C
max +14°C(*)

 

 

Ricotta.

+0°C +4°C
(*) max +9°C

 

Burro.

+1°C +6°C

 

 

Burro concentrato (anidro).

+6°C +18°C

 

 

Burro anidro liquido.

oltre +32°C

 

 

Carni.

-1°C   +7°C
(*) max +10°C

 

Pollame e conigli

-1°C +4°C
(*) max +8°C

 

 

Selvaggina.

-1°C +3°C
(*) max +8°C

 

 

Frattaglie.

-1°C +3°C
(*) max +8°C

 

 

Prodotti della pesca freschi (da trasportare sempre sotto ghiaccio.)

+0°C +4°C

 

 

Molluschi eduli lamellibranchi, in confezione, compresi quelli sgusciati appartenenti al genere "chlamys"(canestrelli) e "pecten"(capesante).

 

+6°C

 

 

(*) Ferme restando le temperature sopra descritte, sono tollerati questi limiti massimi durante il periodo della distribuzione frazionata, dovuto alle numerose operazioni di apertura per lo scarico della merce.




NORMATIVA TRASPORTO PRODOTTI SURGELATI E CONGELATI


Temperature di trasporto prodotti congelati e surgelati per
furgoni refrigerati.

Elenco delle condizioni di temperatura controllata che debbono essere rispettate durante il trasporto di determinate sostanze alimentari congelate o surgelate.

 

Prodotti della pesca.

 

-18°C
(*) min -15°C

 

Carni.

-10°C
(*) min -7°C

 

Frattaglie, uova sgusciate, pollame e selvaggina.

-10°C 
(*) min -7°C

 

Burro o altre sostanze grasse.

-10°C 
(*) min -7°C

 

Gelati alla frutta.

 

-10°C 
(*) min -7°C

 

Altri gelati.

 

-15°C 
(*) min -12°C

 

Altre sostanze alimentari.

-18°C 
(*) min -15°C

 

Pollame e conigli.

-1°C   +4°C
(*) max +8°C

 

(*) Fermo restando le temperature sopra descritte, sono tollerati questi limiti massimi durante il periodo della distribuzione frazionata, dovuto alle numerose operazioni di apertura per lo scarico della merce.

 

 

 

NORMATIVA SULLE SANZIONI ATP

Sanzioni Per furgoni senza attestazione ATP Valida.

Smarrimento o mancanza per altri motivi, dell'attestazione A.T.P. del veicolo durante il transito:

Art. 180 comma 7 del Codice della Strada:
Mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida.
(sanzione amministrativa)

da € 33,60
a € 137,55

 

a seguito di tale sanzione l'utente dovrà nei termini stabiliti, presentarsi presso gli uffici competenti ed esibire l'originale A.T.P.; se inadempiente comporta la seguente violazione:

Art. 180 comma 8 del Codice della Strada:
Mancanza del documento da presentare.
(sanzione amministrativa)

da € 343,35
a € 1376,55

 

Attestazione A.T.P. scaduta, ovvero, mancato collaudo A.T.P., attestazione A.T.P. non valida

Art. 80 comma 14 del Codice della Strada:
Mancanza revisione veicolo.
(sanzione amministrativa)

da € 137,55
a € 550,25

Determina in quanto parte integrante, la scadenza della carta di circolazione, a tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria Art. 216 comma 1 del ritiro della carta di circolazione, vietandone di fatto, la circolazione fino all'avvenuta revisione del collaudo di rinnovo A.T.P.

 

Circolazione abusiva, nel periodo in cui il documento è ritirato.

Art. 216 comma 6 del Codice della Strada:
Circolazione abusiva.
(sanzione amministrativa)

da € 1624,45
a € 6506,85

 

Sigle A.T.P. mancanti o non conformi.

Art.72 comma 9 del Codice della Strada:
Mancanza dei prescritti requisiti di equipaggiamento. 
(sanzione amministrativa)

da € 71,00
a € 286,00

 



NORMATIVA CERTIFICATI ATP

Certificato ATP - Quali sono le Normative

A.T.P. n. GE/65578542

ALLEGATO 1

 

DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
Ufficio provinciale di VENEZIA

ATTESTAZIONE DI CARROZZERIA PER IL TRASPORTO DI DERRATE DETERIORABILI
Decreto Ministeriale del 28.08.1984.

 

 

ISOTERMICA

A GHIACCIAIA

FRIGORIFERA

CALORIFERA

 

1. Fabbrica e tipo (1): STRADAUTO 220 MX

2. Numero di identificazione: telaio *GGFBCCH6659801102* targa VE05HD73

3. Carrozzeria riconosciuta come (2): Frigorifero Normale classe A = FNAX

  3.1 Con dispositivo (i) termico (i): (3)

    3.1.1 autonomo

    3.1.2 non autonomo

    3.1.3 amovibile

    3.1.4 non amovibile

4. Questo attestato è rilasciato sulla base: (3)

  4.1 di visita e prova in unico esemplare

  4.2 della conformità del tipo omologato

  4.3 di rinnovo periodico

5. Carrozzeria:

  5.1 fabbrica e tipo: COIBENTRAKS CRDAIN/042

  5.2 numero di omologazione (4): OL 250X6

  5.3 numero del verbale: 0025/93

  5.4 numero del coefficiente K: 0,553 W/mk C

6. Gruppo frigorifero:

  6.1 fabbrica e tipo: FRIGOMAX KL 2200 matr. KW5565HL

  6.2 numero di omologazione (4): OL H125LM

  6.3 numero del verbale: 0712/COSMOS

  6.4 potenza frigorifera utile: (5) ad una temperatura esterna di 30°C e ad una tempemperatura all'interno di: 0°C   2275 W    di -10°C ----- W    di -20°C ----- W

7. Questo attestato è valevole fino al : (6) 24.11.2006

  7.1 a condizione:

    7.1.1 che la carrozzeria isotermica e ove occorra, l'attrezzatura termica sia mantenuta in buono stato;

   7.1.2 che l'attrezzatura termica non subisca alcuna modifica;

   7.1.3 che in caso di sostituzione dell' attrezzatura termica con un'altra, questa ultima abbia potenza frigorifera uguale o superiore.

 

8.Fatto a _____________ il _______________

il direttore dell'ufficio provinciale

 

 

________________________

________________________

(1) Indicare il tipo del mezzo di trasporto (autocarro, rimorchio, ecc.); nel caso di mezzi di trasporto a cisterna, destinati al trasporto di liquidi alimentari và aggiunta la parola "cisterna".

(2) Inserire una o più denominazioni e la sigla o le sigle indicate nell'allegato 1, appendice 4, dell'accordo A.T.P. concluso a Ginevra il 1° settembre 1970.

(3) Cancellare le menzioni inutili.

(4) Quando ricorre.

(5) Nel caso in cui la potenza frigorifera venga misurata in conformità alle disposizioni del paragrafo 42, dell'appendice 2, dell'allegato 1 dell'accordo A.T.P. concluso a Ginevra il 21 settembre 1970.

(6) Sei anni se nuovo, tre anni se controllo periodico.



  NORMATIVA

Certificati di approvazione

Circolare Prot. MOT3/2197M368 del 21.05.2004.

Certificato di approvazione per Veicoli nuovi di fabbrica completati in più fasi.


L'art. 236 del C.d.S. modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ed aggiornamento della carta di circolazione prescrive che, ove un veicolo sia stato modificato da più Ditte (es.: montaggio cassa isotermica, montaggio sponda, montaggio gruppo frigo), senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti sia stato richiesto dall'allestitore il rilascio del certificato di approvazione, la visita e prova effettuata dall'Ufficio provinciale del D.T.T. competente territorialmente in relazione alla sede della Ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia.

Per i veicoli nuovi di fabbrica - generalmente autotelai - oggetto di modifiche o completamento in più fasi da parte di più allestitori, la norma (art. 76, comma 7, C.d.S.) prescrive soltanto che ciascun allestitore è tenuto a rilasciare, per la parte di propria competenza, idonea certificazione di origine che deve essere accompagnata dal certificato di conformità o di origine dell'autotelaio. 
Nulla è specificato in ordine alla competenza e alle modalità del rilascio del certificato di approvazione del veicolo completato, e tale mancata indicazione provoca comportamenti spesso disomogenei: alcuni Uffici provinciali, infatti, esigono il certificato di approvazione per ogni singolo stadio.

Al fine, quindi, di conseguire uniformità di procedure su tutto il territorio nazionale, non ravvisando alcuna ostatività di ordine tecnico ad operare in materia con analoghi criteri per veicoli sia nuovi che già immatricolati, si ritiene che la medesima procedura prevista dal citato art. 236 del Regolamento per i veicoli già in circolazione possa applicarsi anche per i veicoli nuovi di fabbrica. 
Pertanto, i veicoli nuovi di fabbrica, soggetti ad allestimenti o modifiche successive da parte di più allestitori, qualora non richiesto il certificato di approvazione per singola fase, saranno sottoposti ad unica visita e prova presso l'Ufficio provinciale del D.T.T. competente territorialmente in relazione alla sede dell'allestitore che ha operato l'ultimo intervento.Mentre per i furgoni usati ora il cdp e online.

Le disposizioni recate con la presente hanno decorrenza immediata.

 

 

 multitemperatura

Circolare Prot. n. 1997/MOT2/T del 20.05.2004.

oggetto: mezzi di trasporto multiscomparto in regime di temperatura controllata A.T.P.

In attesa che l'argomento in oggetto venga disciplinato dalla norma internazionale, sono state modificate alcune prescrizioni tecniche relative i mezzi multiscomparto: Considerando l'evoluzione costruttiva e le sempre maggiori esigenze di versatilità degli allestimenti isotermici, sono ammissibili diverse soluzioni che presentino al massimo tre scomparti nello stesso mezzo A.T.P., rimangono invariate le attuali procedure e prescrizioni tecniche.

La paratia divisoria: 
La paratia divisoria può essere scorrevole e amovibile oppure installata "fissa".

Cos'è: 
Il multiscomparto è un furgone isotermico omologato atp con due/tre celle interne separate.

Quando è multiscomparto:
E' multiscomparto quando la cassa isotermica è omologata atp con due celle interne separate, nella documentazione di collaudo dell'omologazione rilasciata dal Ministero dei Trasporti deve essere espressamente scritto "mezzo multiscomparto" ed il numero dei possibili scomparti (massimo tre).
Il furgone isotermico regolarmente omologato atp multiscomparto, avrà due/tre targhette di identificazione in alluminio rivettate sullo stesso (ove previsto) permettendo di identificare i due o tre scomparti.
Lo stesso mezzo dovrà essere munito di più attestati atp a seconda del numero degli scomparti.
Anche le scritte adesive esterne dovranno essere applicate in prossimità per ogni scomparto del furgone.

Specifiche tecniche:
Se il furgone isotermico non è omologato atpin nessun caso l'installazione di una paratia divisoria scorrevole amovibile o fissa può leggittimare o promuovere il mezzo isotermico a multiscomparto "omologato", questo tipo di installazione non è regolare, in quanto è sì un multiscomparto, ma non omologato.
Sul mezzo isotermico multiscomparto la paratia divisoria può essere installata in posizione rispettando le specifiche di omologazione, dal punto in cui è stata fissata e determinata in sede di collaudo può essere movimentata nel rispetto della superficie del +/- 20% delle dimensioni interne in mq. degli scomparti.

I rinnovi atp:
La validità dell'atp, come le procedure di rinnovo dei mezzi multiscomparto, sono uguali dei mezzi isotermici cosidetti "normali".
Il rinnovo atp di un mezzo multiscomparto comporterà tanti collaudi quanti sono gli scomparti, rilasciando un attestato atp e targhetta di collaudo per ogni scomparto.

 

NORMATIVA PER: SMARRIMENTO ATP VEICOLO

Smarrimento dell'A.T.P. - Autocarro, furgone, Camion, Veicoli Commerciali.

Nel caso abbiate smarrito il certificato A.T.P. originale, dovete effettuare una denuncia di smarrimento agli uffici di polizia o carabinieri specificando:

Dichiaro di aver smarrito in luogo.................... e data..................
il certificato A.T.P. n....(*).......... 
relativo al veicolo marca ...................... modello ......................... targa ........................ 
intestato a .............................

(*) Se avete tenuto una copia dell'A.T.P. smarrito, avrete il numero dell'atp da porre nella denuncia altrimenti quel punto si salta non indicando il numero di atp, inoltre con una copia dell'atp si riuscirà a ricostruire quello nuovo in minor tempo.

Ci si dovrà appoggiare ad una agenzia pratiche per il duplicato per smarrimento, il duplicato atp viene rilasciato dall'ufficio Motorizzazione competente per provincia.

Circolare con atp smarrito determina la violazione dell' Art. 180 comma 7 del C.d.S.

 

 

 

 

 

NORMATIVA della Durata atp per veicoli refrigerati, frigo e coibentati.

Durata e rinnovo A.T.P. - per Camion, furgoni, autocarri e veicoli.

Durata A.T.P.

 



Dalla data del primo rilascio il certificato A.T.P. ha una validità di 6 anni.
Ai 6 anni il rinnovo viene effetuato tramite i centri collaudo fino al 15esimo anno poi  a seguire con procedura differente.

attenzione: tutti i veicoli con classificazione FRB - FRC- RRC (praticamente con classe di trasporto sotto lo 0°C), verranno al 3° collaudo (quello dei 12 anni) obbligatoriamente declassati al trasporto di prodotti freschi fino a 0°C; quindi l'utilizzatore che al 12° anno volesse mantenere per il suo veicolo la classificazione FRB - FRC- RRC può rivolgersi per il collaudo A.T.P. ai centri prova.

 

Rinnovo A.T.P.

 

 

Potete effettuare i rinnovi A.T.P. fino a 6 mesi prima della sua scadenza senza perdere la sua validità.

per il rinnovo bisogna fornire semplicemente:

  • l'originale del certificato A.T.P. in scadenza, se smarrito la denuncia con una eventuale copia dell'A.T.P.;
  • copia della carta di circolazione;

N.B.: l'A.T.P. è parte integrante della carta di circolazione e ne determina la scadenza.
Con A.T.P. scaduto è prevista la sanzione accessoria art. 216 comma 1 del ritiro della carta di circolazione, + art. 80 comma 14 con la relativa sanzione.
Per effettuare il rinnovo dell' attestazione A.T.P. bisogna in primo luogo che il mezzo sia mantenuto in buono stato come previsto al punto 7 dell' attestato A.T.P., che riportiamo di seguito:

7.  Questo attestato è valevole fino al : (6)  24.11.2006

     7.1  a condizione:

         7.1.1 che la carrozzeria isotermica e ove occorra, l'attrezzatura termica sia mantenuta in buono stato;

         7.1.2 che l'attrezzatura termica non subisca alcuna modifica;

         7.1.3 che in caso di sostituzione dell'attrezzatura termica con un'altra, quest'ultima abbia potenza frigorifera uguale o superiore.

 

Quindi è norma essenziale, per il collaudo A.T.P. ripristinare il furgone isotermico ove vi fossero delle rotture dovute all'uso, ed effettuare una revisione al gruppo frigorifero.

TERMOREGISTRATORI AUTOCARRI

Termoregistratori | Autocarri, Furgoni, Camion  su tutti i Veicoli.

Dal 1° Gennaio 2006 obbligo di installazione termoregistratori omologati su veicoli di classe C (per temp. -20°C), su veicoli di massa complessiva superiore ai 70 q.li.

Fino al 31.12.2005, potranno essere installati termoregistratori rispondenti alle norme precedenti e continuare ad essere utilizzati fino al 31.12.2009;
Dal 01.01.2006, tutti i termoregistratori installati dovranno essere conformi alle norme EN 12830, 13485 e 13486.

Il regolamento (CE) n. 37/05 del 12.01.2005 prevede la disciplina del controllo delle temperature sui veicoli e nei locali adibiti alla conservazione degli alimenti dettati dalla precedente regolamentazione nazionale con DM n. 493/95. 


Anche il trasporto frigorifero ferroviario in precedenza esentato, dovrà adeguarsi alla normativa.

DM n. 493/95
Art.1: Mezzi di trasporto:
punto 2: I mezzi di trasporto, non adibiti alla distribuzione locale degli alimenti surgelati devono essere muniti di:
lettera b: generatore di freddo e strumenti di registrazione automatica della temperatura che misurino ad intervalli regolari non superiori a 20 minuti, la temperatura dell'aria in cui si trovano gli alimenti surgelati;
punto 6: Per distribuzione locale si intende il trasporto degli alimenti surgelati da un deposito ad un punto di vendita o al consumatore finale effettuato con mezzi di trasporto aventi una massa complessiva non superiore a 7 Tonnellate.


In Italia il DM n. 493/95 stabilisce in 20 minuti l'intervallo massimo di misurazione, indipendentemente dalla durata del viaggio; la tolleranza sulla temperatura non deve superare il limite di +3°C per i prodotti congelati e surgelati.
Le sonde dei termoregistratori devono essere posizionate in modo da misurare la temperatura dell'aria e non quella del prodotto, come avviene per il gruppo frigorifero.
E' inoltre prevista la revisione periodica ogni due anni per ogni impianto di termoregistrazione automatica.

Tutte le aziende devono conservare per almeno un anno le registrazioni delle temperature, a seconda dell'alimento surgelato anche per un periodo più lungo.

Nota:
Il DM n. 493/95 è il regolamento di attuazione delle Direttive 92/1/CEE e 92/2/CEE.
Il regolamento (CE) n. 37/05 del 12.01.2005 all'art. 4 prevede l'abrogazione della direttiva 92/1/CEE, relativa al controllo degli alimenti surgelati, ma non della
92/2/CEE, modalità di campionamento e metodo di analisi per il controllo delle temperature.

 

Trasporto medicinali, camion furgoni coibentati, frigo e Veicoli.

A.T.P.: si o no?
devo coibentare il veicolo?
serve il gruppo frigo?

Riesponiamo in sintesi il decreto del 06-07-1999 del Ministero della Sanità.

Al punto 4.6 viene specificato:
"I mezzi impiegati per il trasporto di medicinali devono essere dotati di attrezzatura che garantisca la temperatura di trasporto idonea ed il rispetto delle norme sanitarie".

Quindi tali mezzi devono essere provvisti di adeguata coibentazione interna ed eventuale gruppo frigo, salvo casi eccezionali e documentati.
La temperatura di trasporto varia tra i 18 e 22 °C, vanno comunque mantenute le prescrizioni di temperatura controllata riportate nelle confezioni dei farmaci.

Tale tipologia di trasporto non rientra nei prodotti previsti dalla normativa A.T.P. in regime di temperatura controllata.

 

  NORME ALIMENTI

Autorizzazione sanitaria - per trasporto alimenti deperibili in regime ATP

L'art. 44 D.P.R. 327/80 prevede che siano soggetti ad autorizzazione sanitaria:
    Le cisterne ed altri contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse;
    I veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati per la distribuzione al dettaglio;
    I veicoli adibiti al trasporto di carni fresche e congelate e prodotti della pesca freschi e congelati.

L'Autorizzazione Sanitaria ha validità di due anni dalla data del rilascio (art. 46 DPR 327/80). 

Requisiti cisterne e contenitori art.48 DPR 327/80: 
- rivestimento interno costruito con materiale che risponde ai requisiti specifici previsti dall'art. 11 della legge e dei relativi decreti di attuazione; 
-serbatoio ad unico o più scomparti, costruito con pareti interne ad angoli con spigoli smussati, o raccordati in modo che le operazioni di lavaggio e disinfezione si possono eseguire agevolmente e l'acqua di lavaggio possa fuoriuscire senza ristagni;
- apertura che consenta un facile accesso all'interno; 
- portelli con guarnizioni di tenuta; 
- quando necessario, coibentazione termica; 
- attacchi di carico e scarico e di ogni altro accessorio utilizzato per queste operazioni, smontabili, in modo da poterli sottoporre al lavaggio ed alla disinfezione. 
Le cisterne ed i contenitori asportabili ed intercambiabili debbono essere punzonati o recare un contrassegno metallico non asportabile con gli estremi di attestazione di idoneità. 
Dopo ogni scarico e prima di ogni carico, le cisterne e i contenitori debbono essere puliti e disinfettati con mezzi idonei, seguiti da lavaggio con acqua potabile. 
Le cisterne ed i contenitori non possono essere impiegate per il trasporto di sostanze diverse da quelle indicate nell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 44. 

Requisiti dei mezzi di trasporto congelati o surgelati art.1 D.M. 25 settembre 95 n 493: 
        I mezzi di trasporto, adibiti alla distribuzione locale di alimenti surgelati, devono essere muniti di: 
- protezione coibente che consenta di mantenere, per tutta la durata del trasporto, la temperatura dei prodotti ai valori stabiliti dall'art.4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 110, sugli alimenti surgelati (mezzi isotermici a norma A.T.P.); 
- apparecchiature atte ad uniformare e mantenere le condizioni di temperature prescritte per tutta la durata del trasporto, nonchè a ristabilirle nel più breve tempo possibile dopo ogni operazione di carico e scarico (gruppo frigorifero a norma A.T.P.); 
- un termometro facilmente visibile che misuri la temperatura dell’aria interna (termostato frigorifero cabina). 

        I
mezzi di trasporto, non adibiti alla distribuzione locale degli alimenti surgelati devono essere muniti di: 
- protezione coibente che consenta di mantenere, per tutta la durata del trasporto, la temperatura dei prodotti ai valori stabiliti dall'art.4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 110, sugli alimenti surgelati (mezzi isotermici a norma A.T.P.); ; 
- apparecchiature atte ad uniformare e mantenere le condizioni di temperature prescritte per tutta la durata del trasporto e strumenti di registrazione automatica della temperatura (termoregistratori) che misurino ad intervalli regolari non superiori a 20 minuti, la temperatura dell’aria in cui si trovano gli alimenti surgelati, per i mezzi sopra i 75 q.li ;

Requisiti dei mezzi di trasporto fresco art. 43 del DPR 327/80: 
- il trasporto di alimenti deve avvenire con mezzo igienicamente idoneo, tale da assicurare un’adeguata protezione, evitare la contaminazione tra  sostanze alimentari trasportate, anche per agenti atmosferici o fattori ambientali; 
- Mantenere obbligo alla pulizia del mezzo di trasporto, evitando le contaminazioni batteriche delle sostanze trasportate, il mezzo deve avere bordi arrotondati per una miglio pulizia; 
- divieto di promiscuità di trasporto di diverse sostanze alimentari, in quanto possono modificare le caratteristiche dei prodotti o possono comunque inquinarli, salvo l'uso di confezioni o imballaggi stagni.
Per tutti i mezzi di trasporto devono essere rispettati inoltre i requisiti indicati al capitolo IV dell’allegato del D.Lg.vo 155/97 con redazione di relativo Piano di Autocontrollo Aziendale. 

La domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Sanitaria, deve essere inoltrata al Comune competente per territorio (Sindaco) in relazione alla residenza del proprietario del veicolo,  art. 45 DPR 327/80: 
- nome o ragione sociale e sede dell’Impresa; 
- estremi dell’identificazione del veicolo, 
- indicazioni delle sostanze alimentari al cui trasporto si intende destinare il veicolo; 
- indicazione dei luoghi ove di norma l’ impresa ricovera il veicolo al fine dell’operazione di lavaggio, 
- disinfezione e disinfestazione; 
- dichiarazione della Ditta costruttrice attestante che i materiali impiegati, se destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari trasportate, siano conformi ai requisiti di legge; 
- attestazione di versamento;
- attestato A.T.P. ;

 

NOTA: INFORMAZIONI ESTRATTE DA  ''TRASPORTIATP''